Sez. 3, Sentenza n. 14557 del 22/06/2009 (Rv. 608611 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Alienazione di immobile - Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca dell'alienazione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al soddisfacimento di creditori muniti di cause di prelazione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non applicandosi alla predetta azione il principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale, e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pagamento, con il prezzo dell'immobile, di creditori che, in quanto muniti di ipoteche o privilegi, avevano diritto a soddisfarsi, sul bene oggetto dell'azione revocatoria, con preferenza rispetto al creditore attore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)