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Sez. 3, Sentenza n. 13435 del 20/07/2004 (Rv. 575649 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Alienazione di immobile da parte del debitore - Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca dell'alienazione immobiliare richiesta da altri creditori - Legittimità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575649-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche in parte per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, atteso che in tale ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del pagamento di debiti scaduti, che è sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo per il debitore per procurarsi il danaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)