Sez. 5, Sentenza n. 55260 del 23/10/2018 Cc. (dep. 10/12/2018) Rv. 274605 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ | - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 - Accertamento della responsabilità del minore - Necessità - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ
La sentenza di non luogo a procedere ex art. 26, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per difetto di imputabilità del minore, postula l'accertamento, mediante il necessario contradditorio, in ordine all'eventuale responsabilità dell'imputato e alle ragioni del suo mancato proscioglimento nel merito. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione della norma ne garantisce la compatibilità con il disposto di cui all'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 224 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 446 art. 26, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)