Sez. 4 - , Sentenza n. 11541 del 30/01/2020 Cc. (dep. 07/04/2020) Rv. 278675 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ | Minore infraquattordicenne - Sentenza - Fissazione dell'udienza preliminare e instaurazione del contraddittorio - Necessità - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 26 CORTE COST., Cod. Pen. art. 224 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)