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Sez. 1, Sentenza n. 3561 del 17/02/2026 (Rv. 677636-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Acquisto di strumenti d'investimento mobiliare - Redazione del contratto-quadro - Mancanza - Ripetizione d’indebito - Prescrizione - Dies a quo. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677636-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)