Sez. 1, Sentenza n. 3561 del 17/02/2026 (Rv. 677636-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Acquisto di strumenti d'investimento mobiliare - Redazione del contratto-quadro - Mancanza - Ripetizione d’indebito - Prescrizione - Dies a quo. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - In genere.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)