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Sez. 1 - , Sentenza n. 24653 del 02/12/2016 (Rv. 642039 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Pagamenti effettuati dalla ASL al farmacista per il corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del SSN - Annullamento delle ricette irregolari - Indebito - Credito della ASL nei confronti del farmacista - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642039-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, in cui il “dies a quo” comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della “causa solvendi” sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo. È questa l’ipotesi dell’indebito conseguente al pagamento, da parte della ASL al farmacista, del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale, originariamente effettuato in conformità del procedimento previsto dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi del d.P.R. n. 94 del 1989 (secondo cui il farmacista ha diritto al rimborso dopo la presentazione delle distinte riepilogative dei farmaci somministrati), e, successivamente, divenuto privo di causa per l’annullamento delle ricette irregolari ad opera dell’apposita Commissione dell’ASL.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 21/02/1989 num. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)