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Sez. U, Sentenza n. 2006 del 09/07/1974 (Rv. 370267 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CAUSA PETENDI E PETITUM - QUALIFICAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - CRITERI - PROSPETTAZIONE DATA DELL'ISTANTE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370267-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CAUSA PETENDI E PETITUM - QUALIFICAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - CRITERI - PROSPETTAZIONE DATA DELL'ISTANTE - INSUFFICIENZA.*

Quando si controverta se la potesta giurisdizionale spetti al giudice ordinario o a quello amministrativo, non e sufficiente, per stabilire se sia stato leso un diritto soggettivo perfetto o un interesse legittimo, la qualificazione giuridica soggettiva (prospettazione) che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela. E, invece, necessario qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del giudizio, individuandolo con riferimento congiunto alla causa petendi e al petitum, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla disciplina legale della materia. (Conf 2926'67, mass n 330592).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)