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Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967 (Rv. 330592 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - RIPUDIO DELLA PROSPETTAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330592-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - RIPUDIO DELLA PROSPETTAZIONE.*

Quando si controverta se la potesta giurisdizionale spetti al giudice ordinario o a quello amministrativo, non e sufficiente, per stabilire se sia stato leso un diritto soggettivo perfetto o un interesse legittimo, la qualificazione giuridica soggettiva (prospettazione) che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela. E, invece, necessario qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del giudizio, individuandolo con riferimento congiunto alla causa petendi e al petitum, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla disciplina legale della materia. (Conf. 1999-67, massima n.329027).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)