Sez. U, Sentenza n. 13398 del 08/06/2007 (Rv. 597957 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Legge n. 205del 2000, artt. 6 e 7 - Procedure di affidamento di servizio assicurativo per rischi sanitari da parte della Cassa nazionale di previdenza per dottore commercialisti - Controversie relative - Deduzione al giudice aministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Al fine di stabilire l'applicabilità' dell' art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, rileva la qualità di amministrazione aggiudicatrice del soggetto appaltante, che, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 65 del 2000, spetta anche agli organismi di diritto pubblico, tra i quali rientra la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, che è in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma da ultimo citata, costituiti: a) dal possesso della personalità giuridica; b) dal perseguimento della soddisfazione di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale; c) dalla sussistenza di una dominanza pubblica. Ne consegue che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla procedura di affidamento, da parte della Cassa stessa, del servizio assicurativo per rischi sanitari.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)