Sez. U, Ordinanza n. 11088 del 15/05/2006 (Rv. 589869 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Legge n. 205 del 2000, artt. 6 e 7 - Procedure di affidamento di appalto di servizi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Amministrazione aggiudicatrice - Caratteri - Cassa Nazionale Ingegneri - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Al fine di stabilire l'applicabilità dell' art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, rileva la qualità di amministrazione aggiudicatrice del soggetto appaltante, che, ai sensi dell'art. 2 lett b) del d.lgs. n. 65 del 2000, spetta anche agli organismi di diritto pubblico, tra i quali rientra la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti, che è in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma da ultimo citata, costituiti: a) dal possesso della personalità giuridica; b) dal perseguimento della soddisfazione di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale; c) dalla sussistenza di una dominanza pubblica. Ne consegue che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla procedura di affidamento, da parte della Cassa stessa, del servizio assicurativo per rischi sanitari.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)