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Sez. 1, Sentenza n. 56 del 07/01/1967 (Rv. 325687 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - DEFERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IRRITUALI - SENTENZA DI IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA DINANZI ALL'AGO - PRONUNZIA DI MERITO - NON IMPUGNABILITA COL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325687-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - DEFERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IRRITUALI - SENTENZA DI IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA DINANZI ALL'AGO - PRONUNZIA DI MERITO - NON IMPUGNABILITA COL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

Nel caso in cui il giudice ordinario dichiari l'improponibilita della domanda per essere stata la controversia deferita in forza di clausola compromissoria ad un arbitrato irrituale, non si ha pronuncia sulla Competenza e quindi materia per regolamento di Competenza (che deve pertanto, dichiararsi inammissibile), bensi pronuncia di merito impugnabile con il mezzo ordinario dell'appello. (Conf.816-59 321932).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)