diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 32258 del 10/12/2019 (Rv. 656101 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Dirigenza pubblica - Previo parere conforme del Comitato dei Garanti - Ambito di operatività - Responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi e grave inosservanza delle direttive datoriali - Responsabilità disciplinare - Estensibilità - Condizioni - Indissolubile intreccio tra responsabilità disciplinare e gestionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656101-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale - disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, dello stesso decreto - riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente sanitario, siccome non preceduto dal parere del Comitato dei Garanti, senza previamente accertare la natura della responsabilità contestatagli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)