Sez. L, Sentenza n. 8329 del 08/04/2010 (Rv. 612955 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Dirigenza pubblica - Previo parere conforme del Comitato dei Garanti - Ambito di operatività - Responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi e grave inosservanza delle direttive datoriali - Responsabilità disciplinare - Estensibilità - Condizioni - Indissolubile intreccio tra responsabilità disciplinare e gestionale - Necessità - Fattispecie relativa a licenziamento di dirigente sanitario per violazione dei doveri di fedeltà e non concorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi nell'attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente a ciò preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l'applicabilità della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamente dirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficoltà da parte dell'ASL, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto irrilevante il contrario parere espresso dal Comitato dei Garanti, escludendo la necessità dell'intervento di tale organo nell'ambito della procedura disciplinare anche alla luce delle previsioni collettive, in ispecie gli accordi di interpretazione autentica dell'art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria stipulati il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 36, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)