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Sez. 2, Sentenza n. 1934 del 14/12/1985 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172057 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - REATO NON VOLUTO COSTITUENTE CONSEGUENZA PREVEDIBILE DI QUELLO CONCORDATO - SEQUESTRO DI PERSONA - IMPOSSESSAMENTO DI OGGETTI DEL SEQUESTRATO DA PARTE DI UNO DEI SEQUESTRATORI - RESPONSABILITÀ DI TUTTI I COIMPUTATI - FATTISPECIE: RESPONSABILITÀ DI CARCERIERE PER SUCCESSIVA RAPINA DI OROLOGIO ROLEX.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172057-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - REATO NON VOLUTO COSTITUENTE CONSEGUENZA PREVEDIBILE DI QUELLO CONCORDATO - SEQUESTRO DI PERSONA - IMPOSSESSAMENTO DI OGGETTI DEL SEQUESTRATO DA PARTE DI UNO DEI SEQUESTRATORI - RESPONSABILITÀ DI TUTTI I COIMPUTATI - FATTISPECIE: RESPONSABILITÀ DI CARCERIERE PER SUCCESSIVA RAPINA DI OROLOGIO ROLEX.*

Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, in base alla normativa sul concorso di persone nel reato deve essere ritenuto responsabile, ex artt. 110, 112, n. 1 e 116 cod. pen., anche il partecipante il quale sia rimasto estraneo ad un fatto di rapina commesso nei confronti del sequestrato. Infatti, il complesso dei sequestratori non può non rendersi conto che, nel possibile sviluppo, logico e prevedibile, del sequestro e della conseguente segregazione, è da porre l'eventualità che uno di essi, individualmente ed autonomamente, si impossessi di un oggetto posseduto dall'ostaggio, approfittando dello stato di totale incapacità di agire del medesimo. (nella specie la suprema Corte ha rigettato il ricorso col quale l'imputato, carceriere del sequestrato, aveva sostenuto di non poter essere considerato responsabile della rapina di un orologio rolex, poiché essa era stata commessa quando l'ostaggio venne liberato e cioè dopo che egli aveva cessato ogni compito di custodia). (V mass n 171203).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)