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Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207412 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Riferimento al torto del provvedimento impugnato - Necessità - Deduzione di "travisamento del fatto" - Solvibilità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207412-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Il testo del provvedimento impugnato costituisce l'esclusivo termine di riferimento del sindacato sulla logicità della motivazione nel senso che il controllo del giudice di legittimità deve essere esercitato unicamente nelle proporzioni e nella coordinazione argomentativa della motivazione, senza alcuna possibilità di verificare se i risultati della interpretazione delle prove siano realmente corrispondenti agli atti processuali. Ne consegue che non possono essere prese in considerazione le censure che sottendono la denuncia di travisamento del fatto in quanto tendono ad infirmare la correttezza delle proposizioni inserite nella motivazione attraverso il diretto riferimento alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali, il cui esame è precluso al giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)