Sez. 3 - , Sentenza n. 2903 del 11/11/2020 Ud. (dep. 25/01/2021) Rv. 280826 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen. - Presupposti - Effettiva presenza nei luoghi indicati dalla norma di minori - Necessità - Esclusione - Significativa probabilità della loro presenza - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)