Sez. 3, Sentenza n. 56075 del 21/09/2017 Ud. (dep. 15/12/2017) Rv. 271811 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 527 cod. pen. - Rilevanza penale - Persistenza - Luoghi "abitualmente frequentati da minori" - Definizione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (La S.C ha riconosciuto tale requisito ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città abitualmente utilizzato - e dunque frequentato - da minori per gli spostamenti cittadini).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)