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Sez. 1, Sentenza n. 3283 del 03/07/1978 (Rv. 392710 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PER COLPA DEL CONIUGE CONVENUTO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SOTTO IL PROFILO DELLA ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE AL CONVENUTO STESSO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392710-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PER COLPA DEL CONIUGE CONVENUTO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SOTTO IL PROFILO DELLA ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE AL CONVENUTO STESSO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Nel procedimento di separazione per colpa del coniuge convenuto in giudizio, che sia stato introdotto nel vigore delle norme anteriori alla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito, il quale, sopravvenuta detta legge dopo la precisazione delle conclusioni definitive, accolga la domanda sotto il profilo dell'addebitabilita della separazione al convenuto stesso, ai sensi del nuovo testo dell'art 151 secondo comma cod civ, atteso che una richiesta in tal senso deve ritenersi compresa nell'originaria pretesa attrice. (V 414/76, mass n 379064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)