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Sez. 4, Sentenza n. 2080 del 03/09/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206453 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Emissione di una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere in base a nuovi elementi in precedenza non considerati anche se erano noti al P.M. precedente - Divieto - Esclusione - Condizione - Conseguenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206453-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

Nessuna norma processuale vieta l'emissione di una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, in base a nuovi elementi non presi precedentemente in considerazione, anche se erano noti al P.M. precedente. A tal fine è solo necessario che essi presentino il carattere della gravità richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.. Dalla reiterazione del provvedimento restrittivo deriva, come unica conseguenza, che i termini di durata della misura decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza di custodia cautelare. (Nella fattispecie il ricorrente aveva dedotto che, essendo stata annullata dal tribunale del riesame una precedente ordinanza di custodia cautelare per difetto di gravi indizi di colpevolezza, non era possibile la reiterazione del provvedimento in base a nuovi elementi già noti al P.M. al momento della prima richiesta di cattura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)