Sez. 1, Sentenza n. 2951 del 20/05/1998 Cc. (dep. 10/08/1998) Rv. 211297 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Per lo stesso fatto - Ammissibilità - Limiti ed effetti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Non è vietato disporre a carico dell'incolpato, con più ordinanze emesse in tempi diversi, la medesima misura cautelare per lo stesso fatto; l'unica conseguenza che ne deriva è la decorrenza dei termini di durata dall'esecuzione o dalla notifica della prima ordinanza. Tale regola incontra un limite quando la misura sia disposta unicamente per esigenze probatorie, e quindi sottoposta a un termine per il compimento delle indagini a norma dell'art. 292, comma secondo, lett. d)- cod. proc. pen.: in tal caso la scadenza del termine estingue automaticamente la misura, a meno che, prima di essa, non venga richiesta e disposta la rinnovazione, previa audizione del difensore. Disciplina, quest'ultima, applicabile solo in caso di esistenza o di persistenza delle esigenze investigative, e quindi non estensibile a casi di riemissione della misura per ragioni diverse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 301 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)