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Sez. L, Sentenza n. 7797 del 14/07/1993 (Rv. 483165 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Assegno mensile di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Requisiti ex art. 9 D.L. n. 791 del 1981 ed ex art. 14 "septies" legge n. 33 del 1980 - Trattamento pensionistico di guerra - Inclusione - Inammissibilità - Principio di non cumulabilità dei trattamenti pensionistici ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483165-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

In relazione ai requisiti fissati per l'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, dalla disciplina di cui all'art. 9 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito nella legge n. 54 del 1982) e all'art. 14 "septies" della legge 29 febbraio 1980 n. 33, il trattamento pensionistico di guerra non può essere incluso, per la sua natura risarcitoria, nel calcolo del reddito, né trova applicazione per esso il principio di non cumulabilità dei trattamenti pensionistici sancito dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 9 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)