Sez. L, Sentenza n. 9958 del 09/07/2002 (Rv. 555619 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI | Invalidi civili ultrasessantacinquenni - Pensione sociale cosiddetta sostitutiva - Condizioni reddituali - Computo della pensione di guerra - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI
Ai fini della verifica delle condizioni di reddito degli aventi diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva, spettante agli invalidi civili al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non è computabile la pensione di guerra, di cui risulti titolare l'invalido ultrasessantacinquenne, con la conseguenza che i due trattamenti pensionistici (diversamente da quanto previsto per la pensione sociale non sostitutiva, ex art. 26 legge n. 153 del 1969) sono cumulabili.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)