Sez. 1, Sentenza n. 10271 del 20/04/2026 (Rv. 678492-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, CCII, la Corte d'appello, in caso di accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omologazione, può confermare la decisione del tribunale solo su richiesta del proponente, non essendo necessaria l'adesione delle altre parti costituite, né, in particolare, del creditore reclamante, la quale è ammissibile esclusivamente ove il reclamo attenga alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria e non anche quando siano accertati ulteriori profili
di illegittimità della proposta, quali la violazione dell'autonomia negoziale del reclamante mediante modifica unilaterale di contratti pendenti.
CCII [ rnc : art = 0053 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 1322, CCII [ rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)