Sez. 2, Sentenza n. 11084 del 15/05/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151303 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE (NUOVE) - POTERE DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DISCREZIONALITÀ - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE (NUOVE) - POTERE DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DISCREZIONALITÀ - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Deve essere adeguatamente motivato l'Esercizio del potere discrezionale, conferito al giudice d'appello dall'art. 520 cod. proc. pen., di negare, per la consistenza e gravità degli elementi già acquisiti, la necessità di altre prove e quindi della rinnovazione del dibattimento. (nel senso che la motivazione possa desumersi dal testo della sentenza V. Mass. N. 149566/81 ed ivi citate; Conf. Mass. N. 148843/81 ed ivi citate, mass. N. 147669/81 ed ivi citate, mass. N. 147658/81 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)