Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 18/07/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147658 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE.*
La rinnovazione del dibattimento e istituto eccezionale attesa la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria. La legge non conferisce al giudice di merito la discrezionalita della rinnovazione, giacche vincola e subordina il potere di rinnovare totalmente o parzialmente il dibattimento alla rigorosa condizione che egli non sia in grado di decidere allo stato degli Atti. Il giudice di merito, tuttavia, non e tenuto, neanche nella sentenza, ad esporre i motivi del diniego quando dal complesso delle ragioni che sorreggono la trattazione del merito siano desumibili le cause che giustifichino il mancato accoglimento dell'istanza. (V mass n 145121; (V mass n 144959; (Conf mass n 140949; (Conf mass n 140505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)