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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28843 del 01/12/2017 (Rv. 646430 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Avviso di fissazione dell'udienza - Funzione - Omessa comunicazione alle parti nel termine previsto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646430-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza d'appello, pronunciata nonostante l'omesso avviso dell'udienza di discussione, in quanto la parte, prima della stessa udienza ed in vista di essa, aveva depositato una memoria, così esercitando il proprio diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)