Sez. 5, Sentenza n. 21224 del 29/09/2006 (Rv. 593413 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO | Funzione - Tutela del diritto di difesa - Notificazione presso il domicilio del contribuente ed a mani di persona diversa - Nullità del procedimento e della sentenza - Deposito di memoria - Sanatoria ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO
In tema di contenzioso tributario, l'avviso della data fissata per la trattazione del ricorso, previsto dall'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, risponde alla finalità di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa: pertanto, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 cit., la nullità degli atti del giudizio e della sentenza derivante dalla notificazione di detto avviso presso il domicilio del contribuente ed a mani di persona diversa dallo stesso, anziché secondo le modalità previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 546, non può essere pronunciata qualora detta comunicazione abbia ugualmente raggiunto il suo scopo, come nel caso in cui il contribuente abbia depositato memoria nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 32 del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)