Sez. 6, Sentenza n. 12444 del 23/06/1980 Ud. (dep. 25/11/1980) Rv. 146818 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA DA PARTE DI UN COOBBLIGATO (MADRE) - INESISTENZA DEL REATO DA PARTE DEL PADRE INADEMPIENTE.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA DA PARTE DI UN COOBBLIGATO (MADRE) - INESISTENZA DEL REATO DA PARTE DEL PADRE INADEMPIENTE.*
La norma di cui all'art 570 capoverso n 2 cod pen non e sanzionatoria dell'Obbligo giuridico di prestare i mezzi di sussistenza ai figli minori ma prevede un reato con evento costituito dalla mancata soddisfazione dei bisogni degli alimentandi. Da cio consegue che, ove il bisogno sia stato completamente soddisfatto da altro coobbligato, l'omissione della prestazione dell'assegno alimentare da parte dell'altro genitore costituisce un illecito civile, ma non integra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art 570 cod pen. (contra: vi e una sentenza contraria, quasi contemporanea, sez sesta - udienza 2 ottobre 1980 - sentenza 1531 - ricorrente ivaldi sergio).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)