Sez. 6, Sentenza n. 5431 del 06/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169511 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - NEI CONFRONTI DEL CONIUGE - INTERVENTO DI UNO DEGLI OBBLIGATI DI CUI ALL'ART. 433 COD. CIV. - IRRILEVANZA - MARITO CHE NON CORRISPONDE ALLA MOGLIE SEPARATA L'ASSEGNO ALIMENTARE - COLPEVOLEZZA.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - NEI CONFRONTI DEL CONIUGE - INTERVENTO DI UNO DEGLI OBBLIGATI DI CUI ALL'ART. 433 COD. CIV. - IRRILEVANZA - MARITO CHE NON CORRISPONDE ALLA MOGLIE SEPARATA L'ASSEGNO ALIMENTARE - COLPEVOLEZZA.*
In tema di applicazione dell'art. 570 capoverso n. 2 cod. pen., l'inadempimento del soggetto obbligato in via principale ad eliminare lo stato di bisogno del coniuge integra la fattispecie criminosa ivi prevista, anche se lo stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento di soggetto che, secondo l'ordine di cui all'art. 433 cod. civ., sono obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti. Ne deriva che commette il reato previsto dalla norma di cui all'art. 570 capoverso n. 2 cod. pen. il marito che interrompa la corresponsione dell'assegno alimentare alla moglie, da lui consensualmente separata, a nulla rilevando che lo stato di bisogno della beneficiaria sia stato fronteggiato con il contributo del figlio. (V mass n 113665; (V mass n 122011; (V mass n 136880; (V mass n 145780; (V mass n 148790; (V mass n 165687; (V mass n 146818).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)