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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 (Rv. 648427 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | - Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del fideiussore del fallito - Operatività.
Stato
decisa il 2018-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648427-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI

La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)