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Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016 (Rv. 640678 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del coobbligato solidale del fallito - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640678-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI

La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il motivo del coobbligato in solido della società fallita che, in sede di opposizione a cartella esattoriale, collegava gli effetti permanenti dell'interruzione, non già alla presentazione della domanda, ma alla successiva ammissione al passivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)