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Sez. L, Sentenza n. 4506 del 20/05/1997 (Rv. 504566 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Prescrizione - Aggravamento dell'inabilità - Riviviscenza del diritto - Esclusione - Nuovo diritto alla rendita - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504566-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

L'estinzione per prescrizione del diritto del lavoratore alla rendita per inabilità da malattia professionale esclude la configurabilità di un diritto alle prestazioni assicurative per aggravamento di quella stessa malattia professionale e preclude qualsiasi forma di <<reviviscenza>> del diritto estinto, potendo il diritto alla rendita insorgere nuovamente solo in caso di malattia professionale diversa da quella rispetto alla quale il diritto a rendita sia venuto a prescriversi.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)