Sez. L, Sentenza n. 1526 del 29/03/1989 (Rv. 462328 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ DA SILICOSI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER AGGRAVAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - RIVIVISCENZA DEL PREDETTO DIRITTO ALLA RENDITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTRASTO DEGLI ARTT. 66, 140 E 145 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ DA SILICOSI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER AGGRAVAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - RIVIVISCENZA DEL PREDETTO DIRITTO ALLA RENDITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTRASTO DEGLI ARTT. 66, 140 E 145 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
L'Estinzione per prescrizione del diritto del lavoratore alla rendita per inabilità da silicosi esclude la configurabilità di un diritto di tale soggetto alle prestazioni assicurative per aggravamento di quella stessa malattia professionale, potendo lo estinto diritto alla rendita "rivivere" solo per effetto di altro evento protetto che, ancorché eguale, sia però successivo e comunque distinto da quello in relazione al quale la prescrizione ha operato, senza che ciò autorizzi fondati sospetti d'illegittimità costituzionale degli artt. 66, 140 e 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, atteso che, nei limiti suindicati, resta comunque assicurata la tutela del diritto alla salute a norma dell'art. 38 della Costituzione. (V 28/84, mass n 432274; (V 5801/83, mass n 430665).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)