Sez. L, Sentenza n. 10303 del 22/11/1996 (Rv. 500720 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia di cessazione dell'attività soggetta ad assicurazione - Omissione - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova circa lo svolgimento dell'attività - Esclusione - Obbligo di pagamento del premio per i dieci giorni successivi alla cessazione - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la mancata denuncia da parte del datore di lavoro della cessazione dell'attività lavorativa assoggettata a tale assicurazione non comporta un'inversione dell'onere della prova circa lo svolgimento della attività stessa - onere che quindi continua a gravare sull'Istituto assicurativo -, poiché l'art. 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965, pur stabilendo l'obbligo di denuncia della cessazione dell'attività, precisa al quinto comma che la conseguenza di tale omissione è l'estensione dell'obbligo del pagamento del premio fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)