Sez. L, Sentenza n. 2646 del 26/03/1996 (Rv. 496563 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Diminuzione del rischio - Incidenza sui premi - Decorrenza - Comunicazione all'assicuratore - Necessità ex art. 1897 cod. civ. - Desumibilità di un principio contrario dalla regola dell'art. 12, quinto comma, d.P.R.n. 1124 del 1965 relativa alla cessazione del rischio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Anche nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla quale, ai sensi dell'art. 1886 cod. civ., si applicano, in difetto di norme speciali, le disposizioni del cod. civ. in materia di assicurazione, trova applicazione la regola di cui all'art. 1897 cod. civ. - secondo cui le circostanze sopravvenute che comportano una diminuzione del rischio assumono rilevanza ai fini della diminuzione del premio solo dopo che siano state portate a conoscenza dell'assicuratore -, non derogata da disposizioni d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o della tariffa dei premi approvata con D.M. 10 dicembre 1971 (confermata - fatta eccezione per il paragrafo 9 - dal D.M. 14 gennaio 1978), e non incompatibile con le caratteristiche delle assicurazioni sociali, poiché il preavviso temperamento del principio di corrispettività tra premio e rischio risponde ad esigenze di prevedibilità degli accantonamenti necessari proprie dell'organizzazione finanziaria dell'impresa assicuratrice che non sono estranee all'assicuratore ente pubblico; ferma restando, tuttavia, l'esclusione della facoltà di recesso dell'assicuratore, ugualmente prevista dall'art. 1897, incompatibile con il carattere obbligatorio delle assicurazioni sociali. Nè un principio relativo all'operatività delle variazioni del rischio sul diritto ai premi a prescindere dalla conoscenza delle stesse da parte dell'assicuratore può desumersi dalla regola dell'art. 12, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui, in caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro, sussiste l'obbligo del pagamento del premio solo fino al decimo giorno successivo a quello dell'evento, poiché questa disposizione non prevede una sanzione per un caso particolare di ritardata denuncia, bensì un'attenuazione della regola codicistica, giustificata dall'entità delle conseguenze della cessazione del rischio in confronto a quelle della semplice diminuzione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1897, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971, DM Lavoro e previdenza sociale 14/01/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)