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Sez. 1, Sentenza n. 4444 del 14/04/1993 (Rv. 481837 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - In genere | Somme riconosciute all'appaltatore a seguito di controversia - Interessi - Decorrenza - Disciplina ex art. 36, ultimo comma, d.P.R. n. 1063 del 1962 o ex art. 1224 cod. civ. - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1993-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481837-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - In genere

In tema di appalto di opere pubbliche la decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute spettanti all'appaltatore a seguito di controversia è diversa a seconda che si tratti di somme la cui contabilizzazione in linea capitale sia avvenuta, da parte della amministrazione appaltante, per accoglimento delle riserve formulate dall'impresa, ovvero di somme contestate dall'amministrazione medesima ed attribuite all'appaltatore per effetto dell'accoglimento della domanda giudiziale da questi proposta. Solo nel primo caso la detta decorrenza è quella - di cui all'art. 36, ultimo comma del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - del trentesimo giorno successivo alla data di registrazione presso la Corte dei Conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia, mentre nel secondo caso non v'è deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1224 cod. civ. che comporta la possibilità di attribuzione di interessi moratori con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)