Sez. 1, Sentenza n. 9246 del 07/06/2012 (Rv. 623160 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Prezzo - Interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia - Decorrenza - Distinzione tra controversia definita in via amministrativa o arbitrale e giudizio ordinario - Rilevanza - Effetti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, la decorrenza degli interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia a far data dal trentesimo giorno successivo alla registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di esecuzione della decisione della controversia (art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) riguarda solo le somme dovute in dipendenza di controversie definite in via amministrativa od arbitrale, e sempre che l'atto risolutivo della controversia sia registrato alla Corte dei conti, e non trova applicazione nei giudizi ordinari, per i quali vale il principio di diritto comune della decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, in quanto la norma citata ha carattere eccezionale e, quindi, non è interpretabile estensivamente.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)