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Sez. 3, Ordinanza n. 354 del 04/05/1988 (Rv. 458715 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCANZA DEI MOTIVI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458715-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCANZA DEI MOTIVI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La Mancanza dei motivi - che ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. comporta il rigetto del ricorso per Cassazione in camera di consiglio - va individuata non nella omessa indicazione dei motivi (che determina l'inammissibilità a termini dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.) o nella loro manifesta infondatezza, ma quando il raffronto tra il contenuto sostanziale del ricorso e quello della sentenza impugnata è sufficiente ad evidenziare che le censure sono estranee alla tipologia legale prevista dall'art. 360 cod. proc. civ. ed, in particolare, quando sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizi della motivazione, si tende ad ottenere dalla Corte di Cassazione un riesame del merito della controversia. (V 781/83, mass n 431092; (V 679/82, mass n 422306; (V 1007/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)