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Sez. 3, Sentenza n. 717 del 03/03/1976 (Rv. 379366 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - AMBITO - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA NULLITA O ALL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SUBAFFITTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379366-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - AMBITO - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA NULLITA O ALL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SUBAFFITTO - INCLUSIONE.*

Attesa l'ampia formulazione dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971, n 11, anche le controversie relative alla violazione del divieto di subaffitto di cui all'art 21 della predetta legge e le controversie relative alla nullita del contratto di subaffitto ai sensi dell'art 1 del dllt 5 aprile 1945, n 156, debbono essere attribuite alla Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 2529/74, mass n 370967).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 21, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)