Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 19/02/1981 (Rv. 411550 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO FONDATA SULL'INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI SUBAFFITTO DEDOTTO DAL CONVENUTO O SULLA NULLITA DEL RAPPORTO STESSO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO FONDATA SULL'INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI SUBAFFITTO DEDOTTO DAL CONVENUTO O SULLA NULLITA DEL RAPPORTO STESSO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA.*
Attesa l'ampia formulazione dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, rientrano nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie anche le controversie relative alla violazione del divieto di subaffitto, di cui all'art 21 della stessa legge, nonche quelle relative alla nullita del contratto di subaffitto ai sensi dello art 11 del dllt 5 aprile 1945 n 156. Pertanto, la domanda di rilascio di un fondo basata sull'asserita inesistenza di un vero e proprio rapporto di subaffitto o, comunque, sulla nullita del rapporto stesso e quindi sulla Mancanza di un titolo valido per la detenzione del fondo da parte del convenuto, il quale eccepisce, invece, di essere subaffittuario in conseguenza di un contratto di sublocazione, appartiene alla Competenza della Sezione specializzata agraria. (V 1149/80, mass n 404634; (V 6517/79, mass n 403263; (Conf 717/76, mass n 379366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 11, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 21, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)