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Sez. 6, Sentenza n. 843 del 08/03/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201439 - 01

Atti processuali - Traduzione degli atti - In genere | Imputato straniero che ha mostrato nel corso del procedimento di conoscere la lingua italiana - Atti esecutivi - Traduzione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201439-01

Atti processuali - Traduzione degli atti - In genere

La traduzione degli atti di esecuzione della sentenza definitiva, altrimenti doverosa ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., non è necessaria quando l'imputato straniero, nelle varie fasi in cui si è articolato il procedimento a suo carico, si è sempre reso conto della portata degli atti a lui indirizzati, apprestando senza difficoltà adeguata difesa, così mostrando di comprendere la lingua italiana; in tale ipotesi, infatti, viene a realizzarsi una presunzione di fatto di idonea e compiuta conoscenza della lingua ufficiale del processo, i cui effetti si estendono alla fase esecutiva. (V. Corte Cost., sentenza 19 gennaio 1993, n.10)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)