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Sez. 3, Ordinanza n. 1715 del 15/11/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223278 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Imputato alloglotta - Ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. - Traduzione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223278-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In materia di diritto di difesa, l'interpretazione dell'art. 143 cod. proc. pen., conforme alla lettura fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, impone che nei confronti dell'imputato alloglotta si proceda alla traduzione, in lingua a lui nota, di tutti gli atti del processo che lo riguardano, compreso l'ordine di esecuzione della pena, la cui traduzione è necessaria per consentire al condannato di provocare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo e per esperire la procedura prevista dall'art. 175 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)