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Sez. L, Sentenza n. 9036 del 22/08/1991 (Rv. 473612 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Singoli episodi di dermatosi allergica - Conseguente invalidità - Natura temporanea e non permanente parziale.
Stato
decisa il 1991-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473612-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere

Ai fini della tutela assicurativa contro le malattie professionali, i singoli episodi di una dermatosi allergica - ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica e indipendente dal contatto, nel corso del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad invalidità temporanea e non già ad invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione non può considerarsi malattia secondo la definizione - offerta dall'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - dell'inabilità permanente parziale, per il riscontro della quale deve aversi riguardo alla capacità lavorativa generica, ossia di svolgimento di qualsiasi lavoro manuale medio, e non a quella specifica, esercitata cioè al momento dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, ovvero a quella attitudinale, ossia conferente alla preparazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)