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Sez. L, Sentenza n. 1303 del 12/02/1997 (Rv. 502365 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Singoli episodi di broncopatia asmatica allergica - Conseguente invalidità - Natura - Permanente parziale - Esclusione - Temporanea - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502365-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

I singoli episodi di una malattia allergica (nella specie broncopatia asmatica) - ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica ed indipendente dal contatto, nel corso del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad inabilità temporanea e non già ad invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione non può considerarsi malattia secondo la definizione - offerta dall'art. 74 T.U. n. 1124 del 1965 - dell'inabilità permanente parziale, per il riscontro della quale deve aversi riguardo alla capacità lavorativa generica, non a quella specifica.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)