Sez. L, Sentenza n. 1303 del 12/02/1997 (Rv. 502365 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Singoli episodi di broncopatia asmatica allergica - Conseguente invalidità - Natura - Permanente parziale - Esclusione - Temporanea - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
I singoli episodi di una malattia allergica (nella specie broncopatia asmatica) - ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica ed indipendente dal contatto, nel corso del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad inabilità temporanea e non già ad invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione non può considerarsi malattia secondo la definizione - offerta dall'art. 74 T.U. n. 1124 del 1965 - dell'inabilità permanente parziale, per il riscontro della quale deve aversi riguardo alla capacità lavorativa generica, non a quella specifica.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)