Sez. U, Sentenza n. 868 del 29/01/1991 (Rv. 470703 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Medico ospedaliero - Trasferimento presso un diverso ospedale - Annullamento del provvedimento - Conseguente richiesta di risarcimento dei danni per perdita dei compensi per prestazioni in "plus orario" non effettuate a causa del trasferimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
Qualora un medico ospedaliero, dipendente di Unità sanitaria locale, ottenga l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di trasferimento presso un diverso ospedale, e poi agisca contro detta Unità, con richiesta di risarcimento dei danni inerenti alla perdita dei compensi per prestazioni in "plus orario" che avrebbe potuto effettuare in difetto di quel trasferimento, sulla relativa controversia deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, considerato che si verte in tema di pretese patrimoniali derivanti da un rapporto d'opera professionale e conseguenziali al suddetto annullamento e che le questioni sull'eventuale insussistenza di un diritto soggettivo suscettibile di tutela risarcitoria attengono non alla giurisdizione, ma al fondamento nel merito della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)