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Sez. L, Sentenza n. 6110 del 26/03/2004 (Rv. 571584 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Sanitario iscritto all'E.N.P.A.M. - Opzione per la conversione della pensione in capitale - Natura - Atto unilaterale - Accettazione da parte dell'ente - Necessità - Conseguenze - Decesso dell'assicurato dopo l'opzione - Diritto degli eredi all'indennità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571584-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

La facoltà degli iscritti all'E.N.P.A.M. di richiedere la liquidazione di un'indennità in sostituzione della pensione, si esercita, alla stregua di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, approvato con D.M. 4 aprile 1985, mediante una dichiarazione dell'interessato, non rivestita di particolari formalità, la quale, una volta giunta a conoscenza del destinatario, determina per quest'ultimo il sorgere dell'obbligazione di questo di eseguire la prestazione facoltativa in luogo di quella originaria, senza che sia richiesta da parte del destinatario stesso alcuna accettazione. Ne consegue che la comunicazione all'E.N.P.A.M. della suddetta dichiarazione costituisce, secondo il principio fissato dall'art. 1334 del codice civile in tema di atti unilaterali, requisito non di validità ma di efficacia dell'atto, il cui verificarsi esige solo che l'atto stesso sia indirizzato all'ente e sia poi giunto a conoscenza di questo anche tramite l'intervento di terzi, senza che la morte dell'interessato, nel frattempo sopravvenuta, influisca sul diritto alla prestazione assicurativa, che è sorto nel momento in cui la dichiarazione venne emessa ed è quindi trasmesso agli eredi.la morte infatti non può influire sul diritto dell'assicurato alla prestazione facoltativa, diritto insorto nel momento in cui la scelta è stata esercitata con la emanazione dell'atto e quale effetto specifico di esso. Una diversa interpretazione della citata norma regolamentare ne determinerebbe la illegittimità, attribuendo alla stessa l'effetto di porre in essere una condizione ostativa di carattere eccezionale all'applicazione delle norme primarie, che regolano in via generale la efficacia degli atti giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., DM Sanità 04/04/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)