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Sez. 3, Sentenza n. 5331 del 08/03/2007 (Rv. 595987 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione di regresso dell'assicurato nei confronti del proprio assicuratore per essere tenuto indenne di quanto costretto a pagare al danneggiato - Natura, fondamento, operatività.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595987-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l'ipotesi secondo cui la pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dall'assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell'ambito dell'articolo 2055 cod. civ., bensì, trattandosi di obbligazione solidale "ex delicto", nella disciplina di cui all'articolo 1299 cod. civ., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell'assicurato, quest'ultimo non può esperire l'azione di regresso nei confronti dell'assicuratore). Tale assunto, infatti, se può avere una qualche giustificazione a fronte di una domanda di condanna del solo assicuratore, certamente non può averla con riguardo alla domanda di mero accertamento del diritto di regresso dell'assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)