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Sez. 3, Sentenza n. 198 del 10/01/2003 (Rv. 559573 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio avente ad oggetto domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore - Domanda di responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" - Proposizione in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559573-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio", ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la "mala gestio" non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di "mala gestio" , proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)