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Sez. 5 - , Sentenza n. 19355 del 24/03/2021 Ud. (dep. 17/05/2021) Rv. 281251 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Diversa qualificazione di circostanze attenuanti - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281251-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione non determina violazione del divieto di "reformatio in peius" la diversa qualificazione giuridica di una circostanza attenuante già ritenuta in fatto sussistente dal giudice "a quo". (Fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta in cui la Corte ha riqualificato l'elemento fattuale dell'avvenuto integrale e tempestivo risarcimento del danno come circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. in luogo delle attenuanti generiche erroneamente ritenute dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)