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Sez. 5, Sentenza n. 12612 del 09/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266044 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Circostanza aggravante - Diversa qualificazione da parte del giudice di appello - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266044-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che opera una diversa qualificazione giuridica di una circostanza aggravante già ritenuta fattualmente sussistente dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la corte di appello ha riqualificato quale furto con destrezza, ai sensi dell'art. 625, comma quarto, cod. pen., la condotta dell'imputato che aveva approfittato di un momentaneo allontanamento della persona offesa, condotta che il giudice di primo grado aveva ritenuto integrare l'aggravante del mezzo fraudolento, ai sensi dell'art. 625, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 625 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)